DPI esenti iva fino al 31 dicembre 2020

Fino al 31 dicembre 2020, Mascherine e DPI esenti IVA. Invece dal 1° gennaio 2021, le cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.

Il Decreto Rilancio ha previsto l’esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19 fino al 31 dicembre 2020

L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero.

Il Decreto Rilancio integra l’elenco di cui alla tabella A, parte II bis del DPR IVA, includendovi:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • Monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • Tubi endotracheali;
  • Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • Maschere per la ventilazione non invasiva;
  • Sistemi di aspirazione;
  • Umidificatori;
  • Laringoscopi;
  • Strumentazione per accesso vascolare;
  • Aspiratore elettrico;
  • Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • Ecotomografo portatile;
  • Elettrocardiografo;
  • Tomografo computerizzato;
  • Mascherine chirurgiche;
  • Mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • Termometri;
  • Detergenti disinfettanti per mani;
  • Dispenser a muro per disinfettanti;
  • Soluzione idroalcolica in litri;
  • Perossido al 3% in litri;
  • Carrelli per emergenza;
  • Estrattori RNA;
  • Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • Tamponi per analisi cliniche;
  • Provette sterili;
  • Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

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