Fino al 31 dicembre 2020, Mascherine e DPI esenti IVA. Invece dal 1° gennaio 2021, le cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.
Il Decreto Rilancio ha previsto l’esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19 fino al 31 dicembre 2020
L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero.
Il Decreto Rilancio integra l’elenco di cui alla tabella A, parte II bis del DPR IVA, includendovi:
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- Monitor multiparametrico anche da trasporto;
- Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- Tubi endotracheali;
- Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- Maschere per la ventilazione non invasiva;
- Sistemi di aspirazione;
- Umidificatori;
- Laringoscopi;
- Strumentazione per accesso vascolare;
- Aspiratore elettrico;
- Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- Ecotomografo portatile;
- Elettrocardiografo;
- Tomografo computerizzato;
- Mascherine chirurgiche;
- Mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- Termometri;
- Detergenti disinfettanti per mani;
- Dispenser a muro per disinfettanti;
- Soluzione idroalcolica in litri;
- Perossido al 3% in litri;
- Carrelli per emergenza;
- Estrattori RNA;
- Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- Tamponi per analisi cliniche;
- Provette sterili;
- Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.